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Addizionale Erariale della Tassa Automobilistica

L'art. 16 del Decreto Legge n° 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in Legge n° 214 del 23 dicembre 2011) ha disposto che l'addizionale erariale per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o cose, a decorrere dal 2012, è fissata in €uro 20,00 per ogni KW di potenza dei veicolo superiore a 185 KW. Tale addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla costruzione del veicolo, rispettivamente del 40, del 70 e dell'85% sul totale dovuto.

Decorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, non è più dovuta. L'anno di costruzione si presume, salvo prova contraria, coincidente con l'anno di immatricolazione. Gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Per il 2012 e successivi il termine per il pagamento è lo stesso di quello previsto per il pagamento della tassa automobilistica del veicolo in questione. Sono tenuti al pagamento tutti coloro che risultino al PRA proprietari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) alla scadenza del termine utile per il pagamento.

Il pagamento, in attesa di che vengano attivate modalità alternative, deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da utilizzare è "3364" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23 c.21 DL n. 98/2011". La sezione del modello che va riempita è quella denominata "Erario ed altro". La targa del veicolo cui si riferisce il pagamento va indicata nel campo "Elementi identificativi".