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Personale
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Personale
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
rag. Caraglio Ornella
Contatti
Referente per le strutture
Procedimenti seguiti come responsabile di procedimento
Procedimenti seguiti come responsabile di provvedimento
Altri dati
Allegati
(Pubblicato il 12/01/2024 - Aggiornato il 12/01/2024 - 109 kb - pdf)
(Pubblicato il 12/01/2024 - Aggiornato il 12/01/2024 - 92 kb - pdf)
(Pubblicato il 12/01/2024 - Aggiornato il 12/01/2024 - 129 kb - pdf)
(Pubblicato il 23/02/2023 - Aggiornato il 12/01/2024 - 115 kb - pdf)
(Pubblicato il 23/02/2023 - Aggiornato il 12/01/2024 - 93 kb - pdf)
(Pubblicato il 23/02/2023 - Aggiornato il 12/01/2024 - 146 kb - pdf)
(Pubblicato il 26/04/2022 - Aggiornato il 12/01/2024 - 115 kb - pdf)
(Pubblicato il 26/04/2022 - Aggiornato il 12/01/2024 - 94 kb - pdf)
(Pubblicato il 26/04/2022 - Aggiornato il 12/01/2024 - 148 kb - pdf)
(Pubblicato il 26/04/2022 - Aggiornato il 12/01/2024 - 114 kb - pdf)
(Pubblicato il 26/04/2022 - Aggiornato il 12/01/2024 - 93 kb - pdf)
(Pubblicato il 26/04/2022 - Aggiornato il 12/01/2024 - 147 kb - pdf)
(Pubblicato il 19/10/2020 - Aggiornato il 12/01/2024 - 115 kb - pdf)
(Pubblicato il 19/10/2020 - Aggiornato il 12/01/2024 - 92 kb - pdf)
(Pubblicato il 19/10/2020 - Aggiornato il 12/01/2024 - 841 kb - pdf)
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