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Revisione dei Veicoli

Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Pertanto sono chiamati alla revisione i veicoli immatricolati nel 2015 e quelli che hanno effettuato la precedente revisione nel 2017

La prima revisione deve essere effettuata entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione italiana, mentre il rinnovo va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la revisione precedente.

Le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.

Per i seguenti veicoli: 

a) Autobus;

b) Autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze;

f) autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg; 

la revisione deve essere effettuata annualmente.

Devono inoltre sostenere nel 2019 i veicoli appartenenti alle seguenti categorie:

- Autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31/12/2015, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 Codice della Strada) nel corso del 2018 (ad esempio a seguito di incidente).

- Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d) di cui sopra, autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 2015, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 Codice della Strada) nel corso del 2018.

- Rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1998. Per ora con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli art. 75 e 80 del Codice della Strada.

La revisione periodica dei veicoli può essere effettuata presso un Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Quella relativa ai veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (eccetto i rimorchi) può anche essere effettuata presso le Officine autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

N.B. La circolazione oltre il mese di scadenza della revisione, se la revisione è già stata prenotata, è consentita solo ai veicoli soggetti a revisione annuale purchè la prenotazione sia stata effettuata entro il termine di scadenza della revisione stessa.

 

SANZIONI

L’omessa revisione implica la sanzione amministrativa da € 168,00 a € 674,00 e l’annotazione sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi alla revisione (art. 80 del codice della strada). Se la violazione viene rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo che implica l’immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia determinato dagli agenti verbalizzanti.